Pensione di reversibilità: la Consulta estende il diritto alle coppie omosessuali sposate all'estero prima del 2016

Pubblicato il 20 luglio 2026 alle ore 11:44

La sentenza n. 91/2026 della Corte Costituzionale elimina una disparità storica e apre la strada al riconoscimento della pensione ai superstiti anche per i partner rimasti esclusi prima della legge sulle unioni civili.

Una decisione destinata a segnare un nuovo passo avanti nella tutela dei diritti civili e previdenziali. Con la sentenza n. 91/2026, pubblicata il 28 maggio, la Corte Costituzionale ha stabilito che anche il partner superstite di una coppia omosessuale sposata all'estero ha diritto alla pensione di reversibilità, anche se il decesso del coniuge è avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, che ha introdotto le unioni civili in Italia.

La pronuncia dichiara incostituzionale la normativa che, fino a oggi, impediva il riconoscimento della prestazione previdenziale in questi casi, ponendo fine a una discriminazione che per anni ha escluso numerose persone da una tutela fondamentale del sistema di sicurezza sociale.

Una disparità di trattamento non più giustificabile

Secondo la Corte, negare la pensione di reversibilità ai partner di coppie omosessuali sposate all'estero, quando il decesso è avvenuto prima del 2016, rappresenta una violazione del principio di uguaglianza. La Consulta ha evidenziato come questa esclusione determinasse un trattamento ingiustificatamente diverso rispetto alle coppie eterosessuali, che godevano già della tutela previdenziale.

La sentenza non attribuisce effetti retroattivi alla legge sulle unioni civili, ma riconosce che l'assenza di una disciplina precedente non può tradursi nella perdita definitiva di un diritto costituzionalmente tutelato.

Chi può beneficiare della sentenza

La decisione riguarda esclusivamente le coppie omosessuali che:

  • avevano contratto matrimonio all'estero;
  • hanno subito il decesso di uno dei coniugi prima del 20 maggio 2016;
  • non hanno presentato domanda di reversibilità perché ritenevano di non averne diritto oppure hanno ricevuto un diniego dall'INPS.

In questi casi sarà ora possibile presentare una nuova domanda oppure chiedere il riesame delle richieste precedentemente respinte, facendo riferimento ai principi affermati dalla Corte Costituzionale.

La sentenza può inoltre estendere gli effetti anche ai figli già riconosciuti dal partner deceduto, laddove ricorrano i requisiti previsti dalla normativa previdenziale.

Restano escluse le coppie di fatto

La Corte ha ribadito che il riconoscimento riguarda esclusivamente le coppie unite da un matrimonio validamente celebrato all'estero. Rimangono invece escluse le convivenze di fatto che non siano mai state formalizzate, confermando l'orientamento già consolidato della giurisprudenza costituzionale.

Un importante passo avanti per i diritti

Per la CGIL la sentenza rappresenta molto più di una semplice decisione in materia previdenziale. La pronuncia riafferma il principio secondo cui i diritti sociali devono essere garantiti senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e riconosce che la pensione ai superstiti non costituisce un beneficio assistenziale, ma una tutela fondata sulla solidarietà e sulla continuità della protezione previdenziale della famiglia.

Secondo il sindacato, la decisione conferma anche il ruolo fondamentale della Corte Costituzionale nel rimuovere situazioni di disuguaglianza che il legislatore non aveva ancora colmato.

Le indicazioni operative

In attesa delle istruzioni applicative dell'INPS, gli operatori dei patronati e delle strutture sindacali sono invitati a verificare i casi che rientrano nell'ambito della sentenza e ad assistere gli interessati nella presentazione delle domande o nella richiesta di riesame dei provvedimenti già adottati.

Nelle istanze amministrative sarà opportuno richiamare espressamente la sentenza n. 91/2026 della Corte Costituzionale, affinché l'Istituto applichi il nuovo orientamento costituzionale e garantisca la piena tutela dei diritti riconosciuti.

Scarica Sentenza Corte Costituzionale 91_2026

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