Dall'Assegno Ordinario di Invalidità alla pensione di vecchiaia: stretta dell'Inps sul bonus riservato alle madri lavoratrici

Pubblicato il 27 giugno 2026 alle ore 17:43

Chi non presenta la domanda in tempo perde definitivamente il beneficio. Il Messaggio Inps n. 2124/2026 chiarisce modalità e termini per ottenere lo sconto sull'età pensionabile o la maggiorazione dell'assegno.

Le lavoratrici madri titolari di Assegno Ordinario di Invalidità (AOI) che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia dovranno prestare particolare attenzione alle nuove indicazioni fornite dall'Inps. Il Messaggio n. 2124 del 2026 chiarisce infatti che il beneficio riconosciuto alle madri nel sistema contributivo non sarà attribuito automaticamente al momento della trasformazione dell'assegno in pensione di vecchiaia.

Per ottenere il bonus sarà indispensabile presentare una specifica domanda entro termini ben precisi. In caso contrario, il diritto decadrà definitivamente e non potrà essere recuperato neppure attraverso una successiva ricostituzione della pensione.

La trasformazione automatica dell'Assegno Ordinario di Invalidità

L'articolo 1 della legge n. 222 del 1984 prevede che l'Assegno Ordinario di Invalidità venga trasformato automaticamente in pensione di vecchiaia quando il beneficiario raggiunge i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla normativa, purché il lavoratore dipendente abbia cessato l'attività lavorativa.

La trasformazione automatica opera esclusivamente per la pensione di vecchiaia e non può invece essere utilizzata per il conseguimento della pensione anticipata.

Ai fini del diritto alla pensione, i periodi durante i quali è stato percepito l'AOI senza svolgere attività lavorativa sono coperti da contribuzione figurativa utile al raggiungimento del requisito contributivo minimo, ad esempio i 20 anni necessari per la pensione di vecchiaia. Tali periodi, tuttavia, non incidono sulla misura dell'assegno pensionistico.

L'Inps precisa inoltre che questa disciplina si applica esclusivamente nei casi di trasformazione automatica dell'AOI. Il beneficio non può essere riconosciuto se la pensione di vecchiaia viene richiesta successivamente alla revoca dell'assegno o alla sua mancata conferma.

Quando scatta la pensione di vecchiaia

Per i lavoratori con anzianità contributiva maturata entro il 31 dicembre 1995, quindi nel sistema misto, la trasformazione avviene al raggiungimento di:

  • 67 anni di età;
  • almeno 20 anni di contribuzione.

Per i lavoratori privi di contribuzione al 31 dicembre 1995, interamente nel sistema contributivo, occorre distinguere due ipotesi:

  1. pensione a 67 anni con almeno 20 anni di contributi, a condizione che l'importo della pensione sia almeno pari a una volta l'assegno sociale (546,24 euro mensili);
  2. pensione a 71 anni con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, indipendentemente dall'importo della pensione.

Per coloro che possedevano contributi al 31 dicembre 1995 ma hanno esercitato l'opzione per il sistema contributivo prevista dall'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, la trasformazione avviene al raggiungimento dei 67 anni e dei 20 anni di contribuzione, senza che rilevi l'importo della pensione.

L'Istituto ricorda inoltre che tali requisiti continueranno a essere adeguati alla speranza di vita rilevata dall'Istat: è previsto un incremento di un mese dal 1° gennaio 2027 e di ulteriori due mesi dal 1° gennaio 2028.

Opzione contributiva: attenzione ai termini

Un ulteriore chiarimento riguarda i lavoratori che intendono optare per il sistema contributivo.

L'Inps ribadisce che tale facoltà può essere esercitata esclusivamente durante la vita lavorativa oppure, al più tardi, entro il mese precedente la decorrenza dell'Assegno Ordinario di Invalidità.

Non è quindi possibile presentare la domanda di opzione mentre si percepisce già l'AOI, trattandosi di una prestazione pensionistica, né durante la fase di trasformazione automatica in pensione di vecchiaia.

Il bonus riservato alle lavoratrici madri

Le lavoratrici madri appartenenti al sistema contributivo — ossia prive di contribuzione al 31 dicembre 1995 oppure che abbiano esercitato l'opzione contributiva — possono beneficiare della misura prevista dall'articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335/1995.

La normativa consente di scegliere tra due differenti agevolazioni:

  • un anticipo dell'età pensionabile pari a quattro mesi per ciascun figlio, fino a un massimo di sedici mesi;
  • in alternativa, un coefficiente di trasformazione più favorevole, che determina un incremento dell'importo della pensione.

Il Messaggio Inps n. 2124/2026 chiarisce però che questo beneficio non viene attribuito automaticamente in occasione della trasformazione dell'AOI.

Per usufruirne è necessario presentare un'apposita istanza entro il mese precedente la decorrenza teorica della pensione di vecchiaia, calcolata senza applicare il beneficio.

Il mancato rispetto del termine comporta la perdita definitiva del diritto: il bonus non potrà essere riconosciuto né al momento della trasformazione automatica né successivamente attraverso una ricostituzione della pensione.

Come presentare la domanda

In attesa dell'aggiornamento delle procedure informatiche, l'Inps precisa che la richiesta dovrà essere trasmessa utilizzando la domanda di trasformazione dell'Assegno Ordinario di Invalidità in pensione di vecchiaia.

Nelle note della domanda dovranno essere indicati:

  • il beneficio richiesto, scegliendo tra anticipo dell'età pensionabile oppure maggiorazione del coefficiente di trasformazione;
  • il numero esatto dei figli.

Qualora il bonus determini una decorrenza della pensione anteriore rispetto al periodo durante il quale è stato percepito l'AOI, l'Inps procederà alla revoca dell'assegno e alla compensazione delle somme già corrisposte. Eventuali importi residui a favore della pensionata saranno successivamente liquidati.

Riferimento normativo: Messaggio Inps n. 2124/2026.

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