Lavoro in carcere e NASpI: quando ai detenuti spetta l'indennità di disoccupazione

Pubblicato il 17 luglio 2026 alle ore 17:14

L'INPS recepisce l'orientamento della Cassazione e chiarisce i casi in cui i detenuti possono accedere alla NASpI. Dalla scarcerazione al trasferimento in un altro istituto, ecco quando la cessazione del rapporto di lavoro è considerata involontaria e quando, invece, il beneficio non è riconosciuto.

Il lavoro svolto durante la detenzione può dare diritto alla NASpI quando il rapporto di lavoro si interrompe per cause indipendenti dalla volontà del detenuto. È quanto chiarisce l'INPS con la Circolare n. 74/2026, che recepisce il consolidato orientamento della Corte di Cassazione e definisce le situazioni nelle quali l'indennità di disoccupazione spetta anche ai lavoratori impiegati all'interno degli istituti penitenziari.

Secondo l'Istituto, il trattamento può essere riconosciuto quando la cessazione del rapporto deriva dalla scarcerazione, dal trasferimento in un altro carcere, dalla conclusione del progetto lavorativo oppure dall'ammissione a una misura alternativa alla detenzione. In tutte queste ipotesi, infatti, la perdita dell'occupazione è considerata involontaria, al pari di quanto avviene per qualsiasi altro lavoratore dipendente.

L'evoluzione del lavoro penitenziario

Il riconoscimento della NASpI rappresenta il punto di arrivo di un lungo percorso normativo e giurisprudenziale che ha progressivamente equiparato il lavoro intramurario al lavoro svolto in libertà.

Per molti decenni, infatti, il lavoro in carcere è stato considerato un semplice obbligo connesso all'esecuzione della pena, privo di una reale natura contrattuale. L'impostazione risaliva al Regolamento degli istituti di prevenzione e pena del 1931.

Il primo cambiamento significativo è arrivato con la Legge n. 354 del 1975, che ha riformato l'ordinamento penitenziario attribuendo al lavoro una funzione rieducativa, in linea con l'articolo 27 della Costituzione.

Il definitivo riconoscimento della piena tutela dei lavoratori detenuti è stato poi sancito dal Decreto Legislativo n. 124/2018, che impone la massima equiparazione tra lavoro penitenziario e lavoro libero, e soprattutto dalla sentenza n. 396 del 5 gennaio 2024 della Corte di Cassazione, secondo cui il rapporto instaurato tra detenuto e Amministrazione penitenziaria costituisce a tutti gli effetti un ordinario rapporto di lavoro subordinato.

Da questo principio discende anche il diritto alla tutela contro la disoccupazione involontaria.

I quattro casi in cui spetta la NASpI

La giurisprudenza ha individuato quattro situazioni nelle quali il detenuto può accedere all'indennità di disoccupazione, purché siano soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla normativa.

Scarcerazione al termine della pena

La conclusione della pena determina inevitabilmente la cessazione del rapporto di lavoro svolto all'interno del carcere. La Cassazione ha chiarito che il lavoratore non ha alcuna possibilità di opporsi alla scarcerazione o di proseguire il rapporto lavorativo oltre la detenzione.

Si tratta, quindi, di una perdita dell'occupazione del tutto involontaria. Secondo i giudici, negare la NASpI proprio in questa fase significherebbe privare il lavoratore di un sostegno economico essenziale nel momento più delicato del reinserimento sociale e lavorativo.

Fine del progetto lavorativo

Il diritto all'indennità sussiste anche quando il rapporto termina per la conclusione del progetto lavorativo al quale il detenuto era stato assegnato.

La cessazione dipende infatti dalle esigenze organizzative dell'Amministrazione penitenziaria e non da una scelta del lavoratore, motivo per cui la disoccupazione viene qualificata come involontaria.

Trasferimento in un altro istituto penitenziario

Anche il trasferimento disposto dall'Amministrazione comporta la perdita del posto di lavoro eventualmente svolto nell'istituto di provenienza.

Poiché il detenuto non può rifiutare il trasferimento per conservare l'occupazione, anche questa situazione integra un'ipotesi di disoccupazione involontaria che consente l'accesso alla NASpI.

Ammissione a misure alternative alla detenzione

L'indennità è riconosciuta anche quando il detenuto viene ammesso a misure alternative, come l'affidamento in prova ai servizi sociali o la detenzione domiciliare.

Sebbene la richiesta possa essere presentata dallo stesso interessato, la decisione finale appartiene all'autorità giudiziaria. La cessazione del lavoro intramurario costituisce quindi una conseguenza indiretta del provvedimento e non una libera rinuncia all'impiego.

Obbligo di versamento del ticket di licenziamento

L'equiparazione tra lavoro penitenziario e lavoro ordinario produce effetti anche sul piano contributivo.

Nei casi in cui il rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato e si interrompa nelle situazioni individuate dalla Cassazione, l'Amministrazione penitenziaria è tenuta a versare il cosiddetto ticket di licenziamento, ossia il contributo previsto dalla Legge n. 92/2012 per i casi di cessazione del rapporto che danno diritto alla NASpI.

Quando la NASpI non spetta: il lavoro in rotazione

Esiste tuttavia un'importante eccezione.

L'indennità non è riconosciuta nei periodi di sospensione dovuti al sistema di lavoro in rotazione adottato negli istituti penitenziari.

Per garantire il maggior numero possibile di opportunità lavorative, infatti, i detenuti vengono spesso impiegati a turno nelle attività disponibili. In questi casi non si verifica una vera cessazione del rapporto di lavoro, ma soltanto una temporanea sospensione dell'attività prevista dall'organizzazione del servizio.

Mancando l'interruzione del rapporto giuridico, non si realizza lo stato di disoccupazione involontaria richiesto dalla legge. Di conseguenza non spetta la NASpI e l'Amministrazione non è tenuta al pagamento del ticket di licenziamento.

Riferimenti normativi

  • Circolare INPS n. 74/2026;
  • Corte di Cassazione, sentenza n. 396/2024;
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 4741/2025;
  • Corte di Cassazione, sentenze n. 13577/2025, n. 13578/2025 e n. 19746/2025.

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